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Statuto

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Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede ad Atina (FR) in Via dei Sanniti 910, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “Living Ciociaria – APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L’associazione “Living Ciociaria – APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si  ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. L’Associazione è apartitica e apolitica, ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale aventi come oggetto l’ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, dedicate a tutti gli associati e/o terzi, e relative allo Sviluppo , alla Formazione, alla Educazione, alla Gestione, all’Innovazione, e all’Evento nel settore del Turismo Italiano, che siano di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. lo svolgimento di attività.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

  1. sviluppando l’associazionismo e il volontariato per realizzare nuove forme di turismo, migliorare l’ospitalità e l’accoglienza e individuare nuove relazioni con il Comparto Turistico Sostenibile, Sociale e Solidale;
  2. attivando percorsi didattici e professionali, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages sui diversi comparti del Turismo e nelle diverse località del Paese;
  3. presenziando e pianificando manifestazioni turistiche ed eventi connessi o di richiamo turistico, promossi in proprio o da pubblici e privati comitati o associazioni del Terzo Settore che lo richiedessero;
  4. organizzando e realizzando per conto terzi manifestazioni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
  5. gestendo in proprio o per conto, in occasione di particolari situazioni sociali ed economiche, delle strutture risto-ricettive e in caso di eventi speciali anche punti di ristorazione e somministrazione alimentare, dedicati agli associati e non solo;
  6. incentivando tra gli associati la diffusione dell’educazione turistica attraverso scambi culturali, gemellaggi con aziende, gruppi e operatori del settore;
  7. realizzando iniziative pubblicistiche (Media, Tv, Internet, Social) nei settori del turismo, della didattica e tecnica turistica, e dell’ innovazione, con l’edizione e la diffusione tra gli associati di riviste, bollettini e news;
  8. collaborando con enti pubblici e privati, associazioni turistiche, con consorzi e cooperative , che perseguano scopi e finalità affini, aderendo a organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
  9. fornendo agli associati servizi, assistenza e consulenza, anche in termini commerciali, per la realizzazione del miglior rapporto possibile con la Domanda e l’Offerta turistica, il Mercato degli Investimenti Turistici, le aspirazioni e le attese di esperienze turistiche che consentano la crescita sociale e culturale delle persone;
  10. l) promuovendo in proprio o gestendo o partecipando nelle diverse forme consentite, ad ogni altra iniziativa e attività diverse di impresa sociale o società privata, ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali enunciati e nel rispetto dei prìncipi dichiarati, nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza anche con filiali, delegazioni o altre forme di sedi locali.
  11. Tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;
  12. Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la cultura, l’ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;
  13. Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività turistica, sportiva, educativa, ricreativa, culturale, ambientale e sociale;

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite, come prestazioni di assistenza al turista, consulenza informatica turistica, centri di ricerca sul Turismo, recupero e utilizzo turistico di Beni Comuni abbandonati o sottratti alla criminalità organizzata. L’organo deputato all’individuazione e approvazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è quello assembleare.

 

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

Art. 6. I mezzi finanziari della Associazione sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Istituzioni pubbliche locali, nazionali o internazionali finalizzati a documentate realizzazioni statutarie anche a mezzo convenzioni, da risorse di Privati siano questi persone fisiche o società, di altre associazioni o gruppi, da oblazioni lasciti e donazioni da associati o terzi, e da occasionali o continuative attività commerciali o gestionali aventi lo scopo indicizzato di conseguimento delle finalità associative. L’ Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nel rispetto delle conformità stabilite per legge e delle strumentazioni contabili previste per questo tipo di finanziamento. Inoltre l’Associazione può avere altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. Possono diventare soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione sottoscrivendo l’apposita domanda di ammissione. I Soci hanno il dovere di difendere sempre, il buon nome dell’associazione e promuoverne l’immagine , le attività e l’adesione a queste, osservando le regole dettate dalle istituzioni o federazioni di associazioni alle quali l’Ente aderisce.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere:

  1. Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che, successivamente e con delibera insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  2. Soci Ordinari: le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  3. Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Il Consiglio Direttivo può anche nominare “Soci Onorari” quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dellʼAssociazione stessa.
  4. Soci Sostenitori o Promotori: coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o natura. Possono essere soci sostenitori: – coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere lʼadesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con apposita deliberazione dellʼIstituzione interessata. Soci Sostenitori saranno oltre alle persone fisiche tutti i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti agli associati e stipuleranno una apposita convenzione con lʼAssociazione.

 

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

  1. per morte;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. L’associazione si avvale della possibilità di ricorrere a cifre forfettarie commisurate alla qualità e quantità del lavoro prestato dal volontario, in osservanza anche delle spese medie sostenute nei precedenti esercizi.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

 Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 15. Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. l’Organo di controllo, laddove eletto;
  4. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

 Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

 Art. 17. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

 Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
  • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’ Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà in prima convocazione il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti i quali rappresentino almeno la metà più 1 dei Soci in regola. In seconda convocazione è fatta salva la maggioranza assoluta dei Soci intervenuti. Tutte le modifiche intervenute e approvate dovranno essere pubblicate sul sito ufficiale dell’associazione , registrate presso l’Agenzia delle Entrate territoriale, e inviate per copia allo Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e al Registro Imprese della competente Camera di Commercio.

 Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. 

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente;
  • elegge il segretario tesoriere;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
  • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

 

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. Al Segretario Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Segretario Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. Al Segretario Tesoriere spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29. Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. 

Art. 32. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative degli aderenti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. rendite patrimoniali;
  6. attività di raccolta fondi;
  7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  8. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e specifiche di cui all’art. 4 che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

 

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

È vietata la distribuzione degli utili.

Art. 35. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati;
  2. registro dei volontari;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Art. 37. Quale Ente del Terzo Settore (ETS) l’Associazione sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previa iscrizione nel corrente Albo Regionale di competenza territoriale, e dovrà entro termini congrui assumere personalità giuridica producendo la documentazione necessaria ivi compresa la certificazione del patrimonio minimo richiesto dalle leggi vigenti per gli Enti del Terzo Settore.

Art. 38. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

 

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